11. I CONDOMINI E LA NUOVA FINANZIARIA
Introdotto per i condomini, anche quelli senza amministratore, l’obbligo della ritenuta d’acconto nel pagamento delle prestazioni alle imprese per ristrutturazioni, pulizie, manutenzioni, caldaie, ascensori ecc. Ne parliamo con il Direttore Generale di ACER Rimini Franco Carboni.
La Legge Finanziaria 2007 ha introdotto alcune novità importanti per quanto riguarda la gestione di tutti i condomìni, compresi quelli in cui sono presenti alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Le nuove norme sono obbligatorie e riguardano tutti gli edifici che la legge considera condomini, cioè tutti quelli in cui sono presenti almeno due proprietari. Quindi l’obbligo riguarda sia i condomini che hanno un amministratore (per legge i condomìni con più di 4 proprietari o i condomini con meno di quattro proprietari che hanno comunque scelto di avere un amministratore) sia gli edifici in cui vi siano cinque proprietari anche se non hanno nominato l’amministratore: in quest’ultimo caso i responsabili sono individuati nei singoli condòmini. Sono soggetti alle nuove disposizioni anche i cosiddetti supercondomini, ovvero i complessi composti da più condomini che utilizzano cose, servizi e aree in comune. Non sono invece assoggettati ai nuovi obblighi gli edifici ERP in cui ci sia autogestione o gestiti direttamente dall’Acer. E’dunque importante che tutti i proprietari siano a conoscenza dei nuovi adempimenti. “L’obbligo più rilevante tra quelli attivati dalla Finanziaria 2007 riguarda il ruolo del condomìnio quale sostituto d’imposta nei confronti dei pagamenti delle prestazioni relative a contratti di appalto o di opere o servizi riguardanti il condominio – spiega il Direttore Generale dell’Acer di Rimini, Franco Carboni - In pratica dal 1° gennaio di quest’anno, al momento di pagare le imprese per gran parte degli interventi riguardanti il condominio è obbligatorio operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito di chi percepisce il pagamento. Sono soggetti a questa nuova ritenuta, per esempio, tutte le prestazioni riguardanti interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, le attività di pulizia (scale ecc), la manutenzione di caldaie per il riscaldamento centralizzato, ascensori, giardini e altre parti comuni dell’edificio. L’obbligo di ritenuta non riguarda i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e contratti di assicurazione, trasporto e deposito. La ritenuta d’acconto del 4% deve essere operata al momento del pagamento della prestazione alle imprese incaricate. Tenuto conto che la norma è in vigore dal 1° gennaio di quest’anno la ritenuta dovrà essere operata anche per le prestazioni effettuate e/o fatturate prima dell’entrata in vigore della Finanziaria ma pagate quest’anno. La ritenuta deve essere poi versata all’erario entro il giorno 16 del mese successivo attraverso il modulo ministeriale F24. Le ritenute versate vanno poi attestate alle imprese in modo che possano a loro volta detrarle dalle imposte da pagare. A chi spetta l’obbligo di operare la nuova ritenuta? “Se la gestione del condominio è affidata ad un amministratore, l’obbligo di operare la ritenuta e versarla all’erario è a carico dell’amministratore, mentre se il condominio non ha l’amministratore, l’obbligo è a carico dei condòmini”. I condomìni che hanno effettuato ritenute d’acconto devono riportare le attestazioni delle ritenute effettuate nel modello 770 entro il mese di marzo dell’anno successivo. Il 770 deve essere conservato per sei anni per consentire le verifiche fiscali da parte dell’amministrazione finanziaria. Esiste poi un altro obbligo importante per il condominio: richiedere a tutte le imprese utilizzate per lavori o servizi il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva che ha validità tre mesi e deve quindi essere aggiornato quattro volte l’anno per ogni impresa), documento che attesta che i dipendenti delle imprese - siano esse di pulizia o edili - siano regolarmente assunti e l’impresa sia in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi. La mancata osservazione di questi nuovi obblighi da parte dei condòmini comporta l’attivazione delle procedure di repressione per evasione fiscale: se l’ammontare dell’evasione è inferiore a 50 mila euro una sanzione amministrativa del 30% più gli interessi, se supera i 50 mila euro scatta anche la denuncia penale. “Questi nuovi adempimenti, pur sottoponendo il condominio e per esso l’amministratore ad un maggior carico di lavoro, mirano a far emergere l’evasione fiscale (interventi non fatturati o effettuati da lavoratori a riposo) ed il lavoro nero – commenta Carboni - Servono inoltre per evitare che le imprese con lavoratori in nero, che notoriamente “costano” meno, vincano le selezioni a discapito delle imprese in regola con le disposizioni di legge e che tutelano la sicurezza dei loro dipendenti. IL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE ACER (BOX) Il Servizio di Amministrazione Condominiale di ACER RIMINI, attivo dal 2002, fornisce i propri servizi di gestione a tutti i condomìni. Il Servizio è operativo presso la sede di Acer Rimini, in via Di Mezzo 39, e riceve il pubblico il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 13,30 e il giovedì dalle 15,30 alle 17. Il recapito telefonico è 0541 773555
Numero 11, 10° edizione - anno 2007