6. CALDAIE E RISCALDAMENTO: ISTRUZIONI PER L’USO


Accordo tra Acer Rimini ed Enel Energia per la riduzione del 3% della tariffa sulle parti comuni dei condomini.



Alcuni chiarimenti e consigli utili sugli obblighi di legge per l’utilizzo e la manutenzione degli impianti di riscaldamento degli alloggi ERP. La responsabilità della manutenzione e dell’esercizio dell’impianto termico, nel caso di alloggi dotati di impianti termici autonomi, è di colui che occupa a qualsiasi titolo l’alloggio. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati, al servizio di stabili condominiali, le responsabilità sono degli Amministratori mentre se non ci sono Amministratori la responsabilità è dei proprietari dell’immobile. I responsabili dell’impianto termico (assegnatari, amministratori, proprietari a seconda dei casi) devono per legge: Provvedere a tenere aggiornato il libretto d’impianto o di centrale; Assumere gli obblighi e le responsabilità relative alla gestione degli impianti stessi; Rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale; Far effettuare i controlli di legge biennali per la compilazione del Mod. H e Mod. H bis (contrassegni biennali costituiti da due parti staccabili adesive: una da applicare sul rapporto di controllo tecnico ed una da applicare sul libretto d’impianto o di centrale). Il responsabile dell’impianto è tenuto al rispetto dell’accensione del riscaldamento non prima del 15 Ottobre e non oltre il 15 Aprile di ogni anno per un massimo di 14 ore giornaliere e con l’obbligo di spegnere il riscaldamento o attenuarlo tra le 23 e le 5 del mattino. Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e comunque con una durata non superiore alle 7 ore giornaliere. Di giorno non si possono superare i 20° C mentre di notte la temperatura deve rimanere attorno ai 16° C (ogni grado in meno fa risparmiare circa il 7% sulle spese di riscaldamento). La compilazione iniziale del libretto, nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, deve essere effettuata all’atto della prima accensione, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell’impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità. Il libretto di centrale ed il libretto di impianto devono essere conservati presso l’edificio o l’alloggio in cui è collocato l’impianto termico. LA SOSTITUZIONE: QUANTO, QUANDO E COME Per quanto riguarda l’eventuale sostituzione della caldaia alcuni utili chiarimenti sono presenti nel "Regolamento per la ripartizione delle spese di manutenzione e degli oneri accessori fra Ente proprietario e Assegnatari" approvato dal Tavolo di concertazione e dai Comuni. La sostituzione delle apparecchiature e degli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda è a totale carico dell'ACER fino al 4° anno di locazione; dal 5° anno di locazione in poi la percentuale di spesa a carico dell'assegnatario è del 20% con un incremento annuo del 5% fino a raggiungere il 50% della spesa complessiva all'undicesimo anno di locazione. Dopo l'undicesimo anno di locazione la percentuale del 50% rimarrà invariata. Nel casi in cui la sostituzione si rendesse necessaria a causa della mancata manutenzione, rilevata anche in base all'esame del libretto d'impianto, si procederà all'addebito del 100% della spesa per incuria. Si ricorda infine che si può procedere alla sostituzione della caldaia solamente dietro richiesta scritta accompagnata dal rapporto d’intervento del centro assistenza.

Numero 6, 9° edizione - anno 2006