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Art.
01 Denominazione, natura giuridica ed ambito
territoriale.
1.
L'Azienda Casa Emilia - Romagna (ACER) della
Provincia di Rimini, istituita per trasformazione
con la legge regionale 8 agosto 2001, n.
24, nel seguito denominata "Legge"
è un ente pubblico economico dotato
di personalità giuridica, di autonomia
imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale,
contabile e di proprio Statuto.
2.
L'Azienda costituisce lo strumento del quale
i Comuni della Provincia e la stessa Amministrazione
Provinciale si avvalgono, ai sensi della
L.R. 08.08.2001 n° 24, per la gestione
unitaria del patrimonio di ERP e per l'esercizio
delle proprie funzioni nel campo delle politiche
abitative.
3.
L'Azienda ha la propria sede legale in Rimini,
Via Di Mezzo 39; il Consiglio di Amministrazione
può stabilire eventuali sedi decentrate
o uffici periferici operativi.
4.
Per il perseguimento delle finalità
ad essa attribuite, l'attività dell'ACER
si svolge senza limiti territoriali
Art.
02 Compiti.
1.
L'ACER svolge quali compiti istituzionali
le seguenti attività:
a)
la gestione di patrimoni immobiliari, ivi
compresi gli alloggi di ERP, e la manutenzione,
gli interventi di recupero e qualificazione
degli immobili, ivi compresa la verifica
dell'osservanza delle norme contrattuali
e dei regolamenti d'uso degli alloggi e
delle parti comuni;
b) la fornitura di servizi tecnici, relativi
alla programmazione, progettazione, affidamento
ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici
o di programmi complessi;
c) la gestione di servizi attinenti al soddisfacimento
delle esigenze abitative delle famiglie,
tra cui le agenzie per la locazione e lo
sviluppo di iniziative tese a favorire la
mobilità nel settore della locazione
attraverso il reperimento di alloggi da
concedere in locazione;
d) la prestazione di servizi agli assegnatari
di alloggi di ERP e di abitazioni in locazione,
ivi compresa l'attività di amministrazione
condominiale di alloggi erp e non erp.
2.
L'attività di cui al comma 1, prestata
a favore di Comuni, Province ed altri Enti
pubblici, compreso lo Stato, avviene di
norma attraverso la stipula di apposita
convenzione che stabilisce i servizi prestati,
i tempi e le modalità di erogazione
degli stessi ed i proventi derivanti dall'attività.
3.
L'ACER può svolgere le predette attività
a favore di soggetti privati nelle forme
contrattuali del diritto civile, secondo
criteri di redditività. A tal fine
può quindi costituire società
di capitali o acquisire partecipazioni nelle
stesse, in consorzi o associazioni di diritto
privato, nonché attuare iniziative
per addivenire a forme di collaborazione
con soggetti privati o pubblici, realizzando
forme associative e/o di cooperazione nei
modi previsti dalla legislazione vigente.
4.
L'ACER continua ad esercitare le funzioni
attribuite agli Istituti Autonomi per le
Case Popolari comunque denominati dalla
legislazione nazionale di settore.
5.
L'ACER, con delibera della Conferenza degli
Enti, può costituire o partecipare
a società di scopo per l'esercizio
dei compiti di cui al comma 1, nonché
delle attività strumentali allo svolgimento
degli stessi, ovvero delle attività
inerenti alle politiche abitative degli
Enti locali di seguito individuate:
a) realizzazione di interventi edilizi,
anche mediante l'acquisto, la costruzione
ed il recupero di immobili anche attraverso
programmi integrati e programmi di recupero
urbano, nonché programmi di edilizia
residenziale, attraverso l'utilizzo di risorse
finanziarie proprie e/o provenienti per
lo stesso scopo da altri soggetti pubblici
o privati;
b) acquisto di terreni fabbricabili necessari
all'attuazione degli interventi di cui alle
lettere a), c), d) del presente comma con
facoltà di alienarli, quando ciò
risulti utile e conveniente;
c) progettazione di programmi integrati,
programmi di recupero urbano, programmi
di edilizia residenziale, e/o esecuzione
di opere di edilizia residenziale e sociale
e di urbanizzazione propri o per conto di
enti pubblici o di privati;
d) realizzazione di nuove costruzioni e/o
di recupero del patrimonio immobiliare esistente,
collegate a programmi di edilizia con finalità
sociale;
e) gestione del patrimonio proprio e di
altri enti pubblici comunque realizzato
o acquisito, nonché svolgimento di
ogni altra attività edilizia coerente
con le politiche abitative e con i criteri
di efficienza, efficacia ed economicità;
f) stipula di convenzioni con gli enti locali
e con altri operatori pubblici o privati
per la progettazione e/o l'esecuzione delle
azioni consentite ai sensi del presente
comma;
g) interventi, mediante risorse proprie
non vincolate ad altri scopi istituzionali
dell'ACER, realizzando abitazioni, allo
scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente
competitivi;
h) servizi alla persona, con riferimento
particolare agli anziani ed alle categorie
speciali di utenti di alloggi in locazione;
i) attività di gestione ed amministrazione
condominiale;
j) attività di mediazione dei conflitti
abitativi, in particolare degli assegnatari
di edilizia residenziale pubblica;
k) ogni altro compito non in contrasto con
le norme che regolano le società
di capitali e le politiche abitative.
6.
La gestione aziendale deve ispirarsi a criteri
di efficienza, efficacia e trasparenza,
sotto il vincolo dell'economicità.
Art.
03 Enti locali partecipanti e quote di partecipazione.
1.
Le quote di partecipazione degli Enti locali
confluiti nell'ACER sono determinate secondo
i criteri fissati dall'art. 40, c. 3 della
Legge.
2.
Le quote di partecipazione dei Comuni sono
aggiornate dalla Conferenza degli Enti secondo
i risultati del Censimento della popolazione
e comunque ogni tre anni sulla base delle
rilevazioni statistiche della popolazione
residente aggiornate al 31 Dicembre dell'anno
precedente effettuate dalla Camera di Commercio.
Tale modificazione non comporta variazione
delle quote assegnate all'Amministrazione
Provinciale di Rimini.
Art.
04 Patrimonio dell'ACER.
Il
patrimonio dell'ACER della Provincia di
Rimini è costituito:
a)
dai beni mobili ed immobili già di
proprietà dell'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di
Rimini oltre che dai rapporti attivi e passivi
già esistenti per il citato Istituto;
per effetto di quanto disposto dall'art.
49 della Legge in ordine al trasferimento
degli immobili IACP ai Comuni, il patrimonio
immobiliare dell'ACER subisce, nei tempi
e con le modalità prescritte, le
conseguenti variazioni;
b) da beni mobili e immobili conseguiti
tramite eredità, lasciti, donazioni
ed elargizioni che pervengano all'Azienda,
previa accettazione da parte della stessa;
c) dal patrimonio di altri enti, aziende,
od altri soggetti pubblici e privati di
cui venga disposta la fusione o incorporazione
nell'Azienda od il conferimento all'Azienda;
d) da tutti gli apporti di carattere patrimoniale
conseguenti a disposizioni legislative;
dagli immobili realizzati o acquisiti parzialmente
o totalmente mediante contributi pubblici
ai sensi di legge;
e) dal fondo di riserva ordinario e dagli
utili devoluti ad aumento del patrimonio;
f) da tutti i beni ed i fondi liquidi comunque
acquisiti in proprietà dall'Azienda
nell'esercizio delle proprie attività;
g) da partecipazioni azionarie di cui al
precedente art. 2, da obbligazioni o altri
titoli inventariati a norma di legge.
Art.05
Organi Istituzionali.
Sono
Organi dell'ACER:
a)
la Conferenza degli Enti;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
Art.06
Conferenza degli Enti.
1.
La Conferenza degli Enti è composta
dai seguenti membri:
a)
il Presidente della Provincia, o suo delegato,
che la presiede;
b) i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni
della provincia.
Le deleghe possono essere rilasciate nel
rispetto dello Statuto dei singoli enti
e dell'ordinamento degli enti locali.
2.
La Conferenza degli Enti è convocata
dal Presidente della Provincia con lettera
raccomandata, con preavviso spedito almeno
otto giorni prima per la prima convocazione;
la seconda convocazione potrà essere
indetta dopo ventiquattro ore presso la
sede dell'ACER o in sedi diverse. La Conferenza
degli Enti è convocata in via ordinaria
due volte l'anno. Essa è inoltre
convocata quando il Presidente lo ritiene
opportuno o su richiesta scritta di almeno
la metà dei suoi componenti in carica,
o su richiesta scritta e motivata del Collegio
dei revisori dei conti. In caso di urgenza,
il Presidente riunisce la Conferenza degli
Enti previo avviso da inviare, anche via
telefax, entro la giornata precedente la
seduta. Il Presidente dell'ACER partecipa
ai lavori della Conferenza degli Enti senza
diritto di voto.
3.
A ciascuno dei componenti della Conferenza
è riconosciuto un diritto di voto
pari alla quota posseduta, come determinata
dal precedente art. 3, comma 1.
4.
Le sedute della Conferenza degli Enti non
sono pubbliche.
5. La Conferenza degli Enti può,
comunque, ammettere alle proprie sedute
persone non appartenenti alla Conferenza
stessa, e può rendere pubblica una
seduta con propria deliberazione motivata,
stabilendo in tal caso le modalità
e le forme dell'avviso di convocazione.
Alle sedute della Conferenza partecipano
i Consiglieri di Amministrazione, i Revisori
dei Conti ed il Direttore Generale o Dirigente
delegato.
6.
La Conferenza degli Enti delibera:
a) lo Statuto e le sue modifiche;
b) i programmi pluriennali e annuali di
attività;
c) il bilancio di previsione, ed il bilancio
di esercizio ;
d) la costituzione o partecipazione a società
di scopo;
e) le operazioni finanziarie che impegnino
il bilancio per più di un esercizio;
f) la nomina del Presidente dell'ACER, del
Consiglio di Amministrazione e dei membri
del Collegio dei revisori dei conti secondo
quanto disposto dall'art. 46 e 47 della
Legge;
g) la trasformazione e lo scioglimento dell'ACER.
7.
La Conferenza degli Enti è validamente
riunita:
a) in prima convocazione quando siano presenti
componenti che rappresentino almeno la maggioranza
delle quote di titolarità ed almeno
la maggioranza del numero dei componenti
di diritto.
b) in seconda convocazione, la Conferenza
degli Enti è validamente riunita
quando siano presenti componenti che rappresentino
almeno la maggioranza delle quote.
8.
Le deliberazioni sono approvate se ottengono
il voto favorevole della maggioranza delle
quote presenti.
9.
Fanno eccezione i seguenti casi, per i quali
le deliberazioni vengono approvate con le
maggioranze di seguito riportate:
a) la trasformazione e lo scioglimento dell'ACER,
che richiede un numero di voti che rappresenti
la maggioranza dei tre quarti del valore
dell'ACER e la maggioranza assoluta dei
componenti la Conferenza;
b) l'approvazione dello Statuto e delle
sue modifiche che richiede un numero di
voti che rappresenti la maggioranza dei
tre quarti del valore dell'ACER e la maggioranza
assoluta dei componenti la Conferenza;
c) la costituzione o partecipazione a società
di scopo e l'approvazione di operazioni
finanziarie che impegnino il bilancio per
più di un esercizio, che richiedono
un numero di voti che rappresenti la maggioranza
del valore dell'ACER.
10.
Il Direttore dell'ACER o Dirigente delegato
funge da Segretario della Conferenza, coadiuvato
da un Funzionario o collaboratore dell'Azienda
per la redazione del verbale.
Art.
07 Consiglio di Amministrazione.
1.
L'ACER è retta da un Consiglio di
Amministrazione nominato dalla Conferenza
degli Enti ed è formato dal Presidente
e da altri due componenti.
2.
Il Consiglio di Amministrazione dura in
carica cinque anni e può essere rimosso
e sostituito nei casi e con le modalità
previste dalla Legge.
3.
I poteri, i doveri e le responsabilità
dei componenti del Consiglio di Amministrazione
sono regolati dalle norme previste dal Codice
civile per gli amministratori di società
per azioni, in quanto applicabili.
Art.
08 Competenze del Consiglio di Amministrazione.
1.
Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti
i poteri di governo e di gestione dell'ACER
che non siano riservati dalla legge o dallo
Statuto alla Conferenza degli Enti. Il Consiglio
di Amministrazione elegge al suo interno
il Vice Presidente e può affidare
deleghe operative ai componenti del Consiglio.
2.
In particolare il Consiglio di Amministrazione:
a) predispone i bilanci e gli atti di programmazione,
da sottoporre all'approvazione della Conferenza
degli enti;
b) delibera le misure organizzative, approvando
criteri, procedure, livelli, e, in casi
di particolare rilevanza per la struttura,
deleghe di responsabilità operativa;
c) definisce criteri ed indirizzi specifici
di acquisizione ed uso delle risorse;
d) verifica i risultati economici e qualitativi
delle attività e dei servizi;
e) approva il regolamento di amministrazione
e contabilità, il regolamento e la
dotazione organica del personale e tutti
i regolamenti interni.
3.
Il Consiglio di Amministrazione inoltre
delibera sulle seguenti materie:
a) nomina, revoca e risoluzione del rapporto
di lavoro del Direttore Generale, dei Dirigenti
e dei dipendenti e designazione dei loro
eventuali sostituti;
b) determinazione del trattamento economico
del Direttore Generale, dei Dirigenti e
dei dipendenti;
c) approvazione dei programmi di intervento
sul proprio patrimonio;
d) aggiudicazione degli appalti di lavori,
servizi e forniture, autorizzazione alla
stipula dei relativi contratti d'appalto
e alla loro eventuale risoluzione;
e) composizione delle commissioni preposte
all'aggiudicazione degli appalti;
f) composizione delle commissioni per la
selezione del personale, approvazione degli
accordi sindacali aziendali, dei contratti
integrativi e materie affini;
g) approvazione dei risultati delle selezioni
per l'assunzione del personale, costituzione,
gestione e cessazione dei rapporti di lavoro;
h) cessioni, permute ed ogni operazione
che diminuisca la consistenza patrimoniale
immobiliare dell'ACER, nell'ambito dei limiti
stabiliti dalla Conferenza degli Enti;
i) accettazione di donazioni, legati, obbligazioni,
lasciti, eredità, acquisti, apporti
di carattere patrimoniale ed ogni operazione
che aumenti la consistenza patrimoniale
immobiliare dell'ACER;
j) approvazione delle convenzioni con enti
locali, società o privati;
k) transazioni, con l'esclusione di quelle
previste dall'art. 183 del codice di procedura
civile;
l) programmazione dell'attività di
ricerca e di documentazione;
m) partecipazione a federazioni, associazioni,
enti, consorzi e simili;
n) approvazione di disposizioni applicative
di norme comunitarie, nazionali e regionali
relative alle ACER od agli IACP comunque
denominati e vigilanza sulla loro applicazione;
o) stabilire eventuali sedi decentrate o
uffici periferici operativi.
4.
Il Consiglio di Amministrazione può
delegare ad uno o più dei suoi componenti
particolari poteri, determinando i limiti
della delega. Non sono comunque delegabili
le seguenti materie:
a) gli atti, provvedimenti e funzioni di
cui ai precedenti comma 2 e comma 3, lett.
a) e b);
b) approvazione dei programmi di intervento
sul proprio patrimonio, dei progetti, dei
collaudi e delle relazioni finali di spesa
di cui ai programmi di intervento, quando
i lavori siano di importo a base d'asta
superiore a 200.000 Euro;
c) aggiudicazione degli appalti di lavori,
servizi e forniture, autorizzazione alla
stipula dei relativi contratti d'appalto
ed alla loro eventuale risoluzione, quando
gli stessi siano di importo a base d'asta
superiore a 200.000 Euro.
Art.
09 Requisiti di onorabilità e professionalità
dei membri del Consiglio di Amministrazione.
1.
I membri del Consiglio di Amministrazione
devono possedere requisiti di onorabilità
e professionalità, ai sensi di quanto
disposto dalla Legge.
2.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione
si applicano le cause di decadenza e di
incompatibilità previste dall'art.
2382 del Codice Civile;
3
La professionalità dei Consiglieri
è attestata da curriculum che documenti
la competenza nel campo della pubblica amministrazione,
con particolare riguardo per le attività
statutarie ACER, e le funzioni già
svolte. La Conferenza degli Enti nell'effettuare
le nomine valuta i curricula prodotti.
Art.
10 Incompatibilità e decadenza dei
membri del Consiglio di Amministrazione.
1.
Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione
e decadono dalla carica ove nominati:
a) i dipendenti dell'ACER;
b) coloro che abbiano liti pendenti con
l'ACER o con l'ex IACP o che abbiano debiti
o crediti verso di essi derivanti da rapporti
di diritto privato;
c) i parenti ed affini fino al quarto grado
fra loro; la relativa incompatibilità
colpisce il meno anziano di nomina e, in
caso di nomina contemporanea, è considerato
come anziano il più vecchio di età;
d) coloro che abbiano parti in servizi di
riscossioni, somministrazioni ed appalti
interessanti l'ACER o l'ex IACP. Qualora
la causa di incompatibilità insorta
successivamente alla nomina sia rimossa
entro il termine di 30 giorni, la decadenza
non può essere dichiarata;
e) i titolari, i soci illimitatamente responsabili,
gli amministratori, i dipendenti di imprese
esercenti attività concorrenti o
comunque connesse ai servizi dell'ACER;
f) i Sindaci, il Presidente della Provincia,
gli Assessori ed i Consiglieri Comunali
e provinciali presso uno dei Comuni o la
Provincia cui si riferisce l'ACER;
g) coloro che ricadano nei casi di incompatibilità
previsti dalle leggi vigenti.
2.
I Consiglieri che, senza giustificato motivo,
espresso per iscritto non partecipino a
tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
3
In caso di decadenza, dimissioni o morte
dei componenti il Consiglio di Amministrazione,
la Conferenza degli Enti procede alla loro
sostituzione nelle forme e con le modalità
previste per la nomina. I componenti subentrati
restano in carica per il periodo di tempo
che rimaneva a compiersi dai predecessori.
4.
Ai sensi del combinato disposto dall'art.
44, 3° c. della Legge e dall'art. 78
2° c. del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267,
gli amministratori devono astenersi dal
prendere parte alla discussione ed alla
votazione di deliberazioni riguardanti interessi
propri o di loro parenti o affini fino al
4° grado. Il divieto comporta anche
l'obbligo di allontanarsi dalla sala della
seduta.
Art.
11 Indennità e compensi agli Amministratori.
1.
La Conferenza degli Enti delibera le indennità
ed i compensi da corrispondere al Presidente,
al Vicepresidente ed al terzo componente
del Consiglio di Amministrazione.
2.
Per la determinazione di quanto sopra è
fatto riferimento al trattamento economico
degli Amministratori della Provincia di
Rimini, comprese le modalità di aggiornamento,
avuto riguardo al volume dell'attività
svolta ed alle deleghe attribuite.
3.
A fine mandato, agli Amministratori sarà
corrisposto un trattamento economico pari
ad una mensilità per ogni anno o
frazione di anno di mandato espletato.
Art.
12 Convocazione e ordine del giorno.
1.
Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione
con lettera raccomandata, telefax, in via
telematica, fissando il luogo, il giorno
e l'ora della seduta, o di più sedute
qualora i lavori del Consiglio siano programmati
per più giorni.
2.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce
in via ordinaria almeno una volta al mese
ed in via straordinaria, quando ne sia fatta
richiesta da almeno due Consiglieri in carica
o dal Collegio dei revisori dei conti o
comunque ogni qual volta il Presidente lo
ritenga opportuno.
3.
L'avviso di convocazione deve indicare gli
argomenti da trattare; il Consiglio di Amministrazione
può tuttavia porre in discussione
ed approvare argomenti non previsti nell'ordine
del giorno purché vi sia il plenum
dei Consiglieri in carica e se tutti manifestano
il loro consenso alla discussione degli
argomenti aggiunti.
4.
L'avviso di convocazione deve essere inviato
ai componenti del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio dei Revisori dei conti nella
loro residenza anagrafica, o al diverso
indirizzo comunicato per iscritto dai medesimi.
5.
Gli avvisi di convocazione devono essere
inviati ai Consiglieri ed ai Revisori dei
conti almeno cinque giorni prima di quello
fissato per la riunione. In caso di urgenza,
il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione
previo avviso da inviare, anche via telefax
o in via telematica, entro la giornata precedente
la seduta.
6.
Il Consiglio si riunisce di norma nella
sede legale dell'Azienda; può tuttavia
decidere di tenere riunioni in luoghi diversi.
Art.
13 Disciplina delle sedute.
1.
Il Consiglio di Amministrazione è
presieduto dal Presidente dell'Azienda o,
in sua assenza, dal Vice Presidente.
2.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione
non sono pubbliche; ad esse partecipano
il Direttore Generale o Dirigente delegato
ed il Collegio dei Revisori dei conti. Il
Consiglio di Amministrazione può,
comunque, ammettere alle proprie sedute
persone non appartenenti al Consiglio stesso,
e può rendere pubblica una seduta
con propria deliberazione motivata, stabilendo
in tal caso le modalità e le forme
dell'avviso di convocazione
3.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione
sono valide con la presenza di almeno due
componenti.
4.
Il Consiglio di Amministrazione è
assistito dal Direttore Generale o dal Dirigente
delegato in qualità di Segretario.
Art.
14 Votazioni e validità delle deliberazioni.
1.
Le votazioni sono sempre palesi. Possono
essere segrete quando si tratti di questioni
concernenti persone o quando espressamente
richiesto da un Consigliere.
2.
Le deliberazioni sono approvate se ottengono
il voto favorevole della maggioranza dei
componenti presenti. In caso di parità
la maggioranza è determinata dal
voto di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.
3.
Il processo verbale della seduta contiene
anche il testo delle deliberazioni approvate
con i voti resi, nonché i pareri
che il Consiglio ritenesse di richiedere
al Direttore Generale ed ai Dirigenti.
4.
Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione
ha diritto di far risultare nel verbale
i motivi del proprio voto.
5.
Il processo verbale della seduta è
sottoscritto da colui o da coloro che hanno
svolto la funzione di Presidente e di Segretario.
Art.
15 Presidente e Vicepresidente.
1.
Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell'ACER, convoca e presiede le riunioni
del Consiglio di Amministrazione, sovrintende
al funzionamento dell'Azienda e vigila sull'esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
e sull'operato del Direttore e dei Dirigenti.
2.
A tal fine, il Presidente:
a) promuove e cura le relazioni con i soggetti,
gli enti e gli organismi interessati all'attività
dell'ACER;
b) esplica, nell'ambito della gestione complessiva
dell'ACER, compiti di promozione, sviluppo
e controllo;
c) sovrintende all'elaborazione dello schema
di bilancio preventivo e di bilancio di
esercizio, che sottopone alla valutazione
del Consiglio di amministrazione, redigendo
le relazioni illustrative ad essi allegate;
d) adotta gli atti che gli sono stati delegati
dal Consiglio di amministrazione.
3.
Spetta inoltre al Presidente:
a) adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti
di competenza del Consiglio di Amministrazione,
sottoponendoli alla ratifica dello stesso
nella prima seduta successiva;
b) promuovere e resistere alle liti nelle
controversie davanti alla magistratura ordinaria
ed amministrativa in ogni grado di giudizio
con potere di transigere limitatamente,
per questo aspetto, alle transazioni ex
art. 183 del codice di procedura civile;
c) ogni operazione di carattere patrimoniale
che non modifichi la consistenza del patrimonio
ACER, quali ad esempio costituzione di servitù,
locazione di immobili;
d) sottoscrivere gli atti e la corrispondenza,
con esclusione di quanto attribuito al Direttore
ed ai Dirigenti, e dei provvedimenti espressamente
ad esso attribuiti da norme di legge o regolamentari;
e) predisporre l'ordine del giorno delle
materie da trattare nelle sedute del Consiglio
di Amministrazione;
4.
Il Vice Presidente è nominato dal
Consiglio di amministrazione fra i suoi
componenti, ed esercita le funzioni del
Presidente in caso di sua assenza od impedimento.
Art.
16 Collegio dei revisori dei conti.
1.
Il Collegio dei revisori dei conti è
composto da tre membri effettivi e tre supplenti,
di cui uno effettivo ed uno supplente nominati
dalla Regione, con funzioni di Presidente,
e due effettivi e due supplenti nominati
dalla Conferenza degli Enti. I revisori
sono scelti tra i revisori contabili iscritti
nel registro previsto dall'art. 1 del D.Lgs.
27 gennaio 1992, n. 88.
2.
Il Collegio dei revisori dei conti dura
in carica cinque anni a decorrere dalla
data del provvedimento di nomina. I revisori
che senza giustificato motivo non partecipano
per tre sedute consecutive decadono automaticamente
dalla carica. In caso di vacanza nel corso
del quinquennio, si provvede alla sostituzione
con le modalità di cui al comma 1.
Il nuovo revisore scade insieme con quelli
in carica.
3.
Il compenso dei revisori è fissato,
all'atto della nomina, dalla Giunta regionale,
ed è a carico dell'ACER.
4.
Il Collegio dei revisori dei conti esplica
il controllo interno sulla gestione dell'ACER,
ed, in particolare:
a) vigila sull'osservanza delle leggi, dello
Statuto e del regolamento di amministrazione
e contabilità;
b) verifica la regolare tenuta della contabilità
e la corrispondenza del rendiconto generale
alle risultanze delle scritture contabili;
c) esamina il bilancio previsionale e le
relative variazioni ed assestamento;
d) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza
di cassa.
5.
Il Collegio dei revisori dei conti può
chiedere al Presidente e alla dirigenza
notizie sull'andamento dell'ACER. I revisori
possono in qualsiasi momento procedere,
anche individualmente, ad atti d'ispezione
e di controllo.
6.
Il Collegio dei revisori dei conti, qualora
riscontri gravi irregolarità amministrative
e contabili nella gestione dell'ACER ha
l'obbligo di riferirne immediatamente alla
Conferenza degli Enti ed al Presidente della
Giunta Regionale.
7.
I Revisori dei conti hanno facoltà
di assistere a tutte le sedute del Consiglio
di Amministrazione e della Conferenza degli
Enti nonché di prendervi la parola.
8.
E' diritto dei Revisori:
a) ricevere la convocazione e l'ordine del
giorno di tutte le sedute del Consiglio
di Amministrazione;
b) prendere visione delle proposte di atti
deliberativi, nonché degli atti preparatori
prima della seduta di trattazione;
c) fare constare singolarmente l'eventuale
motivato dissenso negli atti approvati dagli
organi statutari.
Art.
17 Organizzazione aziendale.
1.
La struttura organizzativa aziendale e le
sue variazioni vengono determinate con deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione su proposta
del Presidente secondo criteri di efficienza,
economicità e produttività.
2.
La dotazione organica del personale dell'Azienda
è determinata dal Consiglio di Amministrazione
e viene aggiornata sulla base di necessità
di mutamenti strutturali o di sopravvenute
esigenze.
Art.
18 Direzione Generale e Dirigenza.
1.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione
potrà essere prevista nella dotazione
organica la figura del Direttore Generale.
Qualora tale ruolo non venga ricoperto le
funzioni, i compiti e le relative responsabilità
vengono svolti dal Presidente.
2.
Al Direttore Generale e agli altri Dirigenti
spetta la gestione operativa dell'Azienda,
nell'ambito del budget assegnato a norma
del Regolamento di Contabilità, nonché
l'organizzazione delle risorse umane, strumentali
e di controllo.
3.
Il Direttore Generale e gli altri Dirigenti
esercitano tutte le attribuzioni previste
dalla legge, dai Regolamenti e dallo Statuto,
compiendo tutti gli atti che non siano espressamente
riservati ad organi dell'Azienda.
4.
I poteri e le funzioni del Direttore Generale
e dei Dirigenti sono stabiliti ed all'occorrenza
modificati con apposito provvedimento del
Consiglio di Amministrazione che potrà
altresì conferire deleghe di responsabilità
operative, riguardanti esercizio di poteri
di spesa, sottoscrizioni di atti o contratti,
rilascio di documenti, promozione e resistenza
nelle liti avanti l'autorità giudiziaria
con potere di conciliare e transigere, funzioni,
entro i limiti di legge, di ufficiale rogante
ed altre analoghe.
Art.
19 Stato giuridico e trattamento economico
del personale.
1.
Al personale si applica il trattamento economico
e normativo previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro degli enti aderenti
a FEDERCASA-ANIACAP, dagli artt. 2094 e
seguenti del Codice Civile, nonché
dalle disposizioni di legge in materia di
lavoro subordinato.
2.
Al Direttore Generale ed ai Dirigenti si
applica il trattamento economico e normativo
previsto dal contratto collettivo nazionale
di lavoro dei dirigenti degli enti aderenti
a CONFSERVIZI CISPEL e dalle altre disposizioni
vigenti in materia.
Art.
20 Formazione ed approvazione dei bilanci.
1.
L'esercizio aziendale coincide con l'anno
solare.
2.
Il bilancio di previsione annuale è
lo strumento contabile che quantifica, programma
e indirizza, in termini monetari, l'acquisizione
e l'impiego dei fattori produttivi per lo
svolgimento della gestione di ciascun esercizio
nel rispetto dell'equilibrio economico e
finanziario. Il bilancio preventivo, che
predetermina il limite finanziario della
gestione, è formulato sulla base
dei criteri dell'art. 2423 bis del Codice
Civile e secondo lo schema previsto dall'art.
2425 del Codice Civile.
3.
Il Consiglio di Amministrazione sottopone
il bilancio di previsione all'approvazione
della Conferenza degli Enti che deve avvenire
entro il 31 dicembre di ciascun anno.
4.
Il regolamento di amministrazione e contabilità
individua le modalità di formazione
e gli schemi del bilancio di previsione
ed indica gli allegati che ne fanno parte
integrante.
5.
L'Azienda adotta il controllo di gestione
quale metodo per la valutazione dell'efficienza
e dell'efficacia con cui vengono perseguiti
gli obiettivi gestionali.
6.
Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun
esercizio il Consiglio di Amministrazione
deve predisporre il bilancio di esercizio
secondo le disposizioni del regolamento
di contabilità sottoponendolo alla
Conferenza degli Enti, che deve approvarlo
entro i due mesi successivi.
7.
Il bilancio e la relazione sulla
gestione devono essere trasmessi a cura
del Presidente dell'Azienda al Collegio
dei Revisori almeno trenta giorni prima
del termine fissato per l'approvazione.
8.
Il Collegio dei Revisori deve redigere apposita
relazione sui risultati dell'esercizio,
sulla tenuta della contabilità e
può avanzare osservazioni e proposte
in ordine al bilancio e alla sua approvazione.
La relazione del Collegio dei Revisori dei
conti deve essere depositata presso la sede
dell'ACER quindici giorni prima del giorno
fissato per l'approvazione del bilancio
di esercizio.
Art.
21 Risultati di esercizio.
1.
L'utile di esercizio deve essere destinato
nell'ordine:
a) al ripiano delle eventuali perdite degli
esercizi precedenti;
b) alla costituzione del fondo di riserva
ordinario;
c) alla costituzione del fondo di riserva
straordinario.
2.
Alla costituzione del fondo di riserva ordinario
si provvede assegnandovi non meno di un
ventesimo degli utili netti annuali fino
a che il medesimo abbia raggiunto almeno
il 5% del patrimonio netto dell'Azienda.
3.
Nell'ipotesi di perdita di esercizio si
provvede alla sua copertura con il fondo
di riserva e, in caso di insufficienza,
con il rinvio della perdita agli esercizi
successivi.
4.
Nel caso in cui il patrimonio netto, in
conseguenza a perdite derivanti dall'attività
di gestione, risulti diminuito di oltre
un terzo, il Consiglio di Amministrazione
riferisce alla Conferenza degli Enti sulla
situazione economico - patrimoniale dell'Azienda
con le osservazioni del Collegio dei Revisori
dei conti, ai fini dell'adozione dei provvedimenti
conseguenti.
Art.
22 Partecipazione dell'utenza.
1.
Al fine di garantire la partecipazione degli
utenti alla gestione dell'ACER e l'esercizio
dei loro diritti sindacali, è istituita
una sede di confronto tra la Conferenza
degli Enti, le confederazioni sindacali
e le rappresentanze sindacali dell'utenza,
per l'esame congiunto delle problematiche
relative alle politiche abitative del territorio
di competenza. Le modalità ed i tempi
dei confronti periodici saranno disciplinati
da protocolli di intesa; le materie trattate
faranno particolare riferimento alla valutazione
dei fabbisogni, dei piani di attività
del settore, alla gestione del patrimonio
di ERP.
2.
L'ACER assicura le necessarie informazioni
sia agli utenti che alle loro organizzazioni
sindacali, stipulando, ove se ne ravvisi
l'opportunità, appositi protocolli
d'intesa con queste ultime. Nell'ambito
dei rapporti disciplinati da detti protocolli
rappresentanti dell'utenza potranno avanzare
proposte al Consiglio d'amministrazione
nelle materie che riguardano direttamente
gli utenti.
3.
L'ACER, per conto dei Comuni promuove ed
attiva l'autogestione da parte degli assegnatari
dei servizi accessori, degli spazi comuni
e della manutenzione ordinaria degli immobili.
Art.
23 Modalità di trasformazione e di
scioglimento.
1.
La proposta di scioglimento, con conseguente
liquidazione dell'ACER deve essere deliberata
dalla Conferenza degli Enti con la maggioranza
dei tre quarti del valore dell'ACER e la
maggioranza assoluta dei componenti, e limitatamente
alla proposta di scioglimento, soltanto
in caso di accertata impossibilità
a continuare a perseguire le finalità
istituzionali o di perdita della metà
del patrimonio.
2.
Contestualmente alla delibera di scioglimento,
la Conferenza provvede alla nomina del liquidatore.
Il liquidatore, soddisfatti gli obblighi
assunti verso i terzi, rimborsa le somme
che gli enti ed i privati, quando non siano
state date a fondo perduto, versarono per
costituire il patrimonio dell'ACER.
3.
L'eventuale avanzo di patrimonio è
devoluto ai Comuni ed alla Provincia in
proporzione alle quote di titolarità
dell'ACER detenute da ciascuno.
4.
Il personale dipendente e dirigente dell'ACER
al momento del suo scioglimento è
inserito negli organici degli Enti titolari
dell'ACER, con le modalità individuate
dal regolamento di cui al comma 2, art.
50 della legge regionale 8/8/2001 n. 24.
Art.
24 Disposizioni finali.
Per
tutto quanto non previsto dal presente statuto,
si fa riferimento alla L.R. 8 agosto 2001
n. 24, nonché alle norme di legge
in vigore ed in particolare alle disposizioni
nazionali e regionali in materia di edilizia
residenziale pubblica.
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